(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 19 del 6 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Tenuto conto della rilevanza storica e socio-culturale dell'attivita' mineraria svolta sul territorio regionale e della pericolosita' dello stato di abbandono in cui si trovano i siti minerari dismessi, la Regione: a) individua i siti minerari dismessi o in fase di dismissione e ne studia le caratteristiche strutturali ed ambientali; b) recupera e conserva, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, con particolare riferimento a quelli piu' rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale; c) recupera e conserva in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria; d) protegge e conserva gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attivita' mineraria regionale, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti; e) protegge e conserva le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attivita' umane connesse all'espletamento delle attivita' minerarie regionali; f) promuove e sostiene le attivita' educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare; g) promuove, sostiene e sviluppa, nel quadro dello sviluppo sostenibile, attivita' di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale; h) indirizza, d'intesa con gli enti locali, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex minerari, di cui agli specifici piani previsti dalle disposizioni vigenti; i) individua gli strumenti tecnici per la messa in sicurezza dei siti minerari dismessi; j) indirizza e coordina gli interventi sui siti minerari dismessi di competenza degli enti locali. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti: a) i criteri e le modalita' per l'attuazione delle attivita' di cui al comma 1; b) i criteri per l'esercizio integrato di attivita' estrattive e di attivita' di valorizzazione a fini culturali, turistici o di ricerca scientifica e tecnologica di sezioni dismesse di miniere.