(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n.
                        19 del 6 maggio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

   1.   Tenuto   conto  della  rilevanza  storica  e  socio-culturale
dell'attivita'  mineraria  svolta  sul  territorio  regionale e della
pericolosita'  dello  stato  di  abbandono  in  cui si trovano i siti
minerari dismessi, la Regione:
    a)  individua i siti minerari dismessi o in fase di dismissione e
ne studia le caratteristiche strutturali ed ambientali;
    b)   recupera  e  conserva,  per  fini  ambientali,  scientifici,
formativi,  culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie
regionali  e i relativi siti geologici, con particolare riferimento a
quelli  piu'  rappresentativi  sotto  l'aspetto tecnico-scientifico e
storico-culturale;
    c)  recupera  e  conserva  in  particolari  strutture  museali  e
archivistiche  il  patrimonio  di  archeologia  industriale  e quello
documentale,  librario  e  fotografico di interesse conoscitivo della
storia e della cultura mineraria;
    d)  protegge  e  conserva  gli  habitat  e il paesaggio culturale
generato  dall'attivita'  mineraria regionale, compatibilmente con il
risanamento ambientale dei siti;
    e)  protegge  e  conserva  le  zone di interesse archeologico e i
valori  antropici  delle  attivita'  umane  connesse all'espletamento
delle attivita' minerarie regionali;
    f)  promuove  e  sostiene  le  attivita'  educative,  ricreative,
sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
    g)  promuove,  sostiene  e  sviluppa,  nel  quadro dello sviluppo
sostenibile,  attivita'  di  formazione  e  di  ricerca scientifica e
tecnologica  nei  settori delle georisorse, dei materiali innovativi,
dell'ambiente    e    delle   fonti   energetiche   alternative,   in
collaborazione   con   altri   soggetti  pubblici  e  privati,  anche
attraverso  la  costituzione  di centri di formazione e di ricerca di
eccellenza di livello internazionale;
    h)  indirizza,  d'intesa  con  gli  enti locali, il coordinamento
degli  interventi  di  bonifica,  di riabilitazione e di recupero dei
compendi  immobiliari  ex  minerari,  di  cui  agli  specifici  piani
previsti dalle disposizioni vigenti;
    i)  individua gli strumenti tecnici per la messa in sicurezza dei
siti minerari dismessi;
    j) indirizza e coordina gli interventi sui siti minerari dismessi
di competenza degli enti locali.
   2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti:
    a)  i  criteri e le modalita' per l'attuazione delle attivita' di
cui al comma 1;
    b)  i criteri per l'esercizio integrato di attivita' estrattive e
di  attivita'  di  valorizzazione  a  fini  culturali, turistici o di
ricerca scientifica e tecnologica di sezioni dismesse di miniere.